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11/03/2024 - Si, i documenti digitali devono essere accessibili

Notizie

di Roberto Scano

Si, i documenti digitali devono essere accessibili

Nel mondo dell’accessibilità digitale si discute sempre della necessità di garantire che siti web e app mobili siano accessibili alle persone con disabilità. Questo principio di buon senso, è stato normato come obbligatorio per legge per le PA e per le grandi aziende, e dal giugno 2025 sarà esteso a tutte le tipologie di aziende.
Un tema che è compreso in questi obblighi normativi, ma non è sempre percepito dai destinatari, è anche la garanzia che i documenti diffusi tramite siti web e app mobile debbano essere anch’essi accessibili. Anche in questo caso, si tratta di buon senso, ma che si è dovuto normare con la Legge 4/2004 (Legge Stanca).


In origine: il documento informatico nelle PA


Il codice dell’amministrazione digitale (abbreviato in CAD), ha la sua origine nel 2005 con operatività dal 1 gennaio 2006. Nel corso degli anni il codice è stato aggiornato inserendo l’articolo 23-ter che al comma 1 sancisce che “gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti  dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale  da  cui  è possibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”. Cosa significa questo comma? Che qualsiasi documento informatico prodotto dalla PA in formato digitale è l’originale: l’usanza burosaurica di stampare il documento, firmarlo manualmente, archiviarlo in una cartellina cartacea e contestualmente archiviarlo digitalmente dopo una scansione, genera un documento che non è l’originale ma una copia, con doppia archiviazione e quindi doppi costi di gestione.
Nel 2012, inoltre, l’art. 23-ter è stato arricchito dal comma 5-bis che stabilisce che tutti i documenti amministrativi informatici devono essere accessibili secondo le regole della legge “Stanca”.


L’accessibilità negli obblighi di pubblicazione nella PA


Un ulteriore passo avanti è stato fatto inserendo l’accessibilità negli obblighi di pubblicazione, anche qui principio di buon senso che si è dovuto normare con leggi vigenti. La prima azione è stata l’aggiornamento, dal 2012, dell’art. 32 della legge 69/2009 relativo alla pubblicità legale, rubricato come “eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”. Il legislatore dell’epoca, infatti, aveva proposto la pubblicazione online degli atti che devono essere esposti per conoscenza pubblica non tanto per trasparenza, quanto per evitare il mantenimento di documenti cartacei, basandosi su quanto descritto dal già citato art. 23 del CAD. Con l’aggiornamento del 2012, si prevede che “La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”. Pertanto, qualsiasi documento pubblicato in pubblicità legale (ad esempio, albo on-line) deve essere accessibile o può esserne contestata la formalità di pubblicazione.


Un secondo tema su cui impatta molto l’accessibilità dei documenti è la trasparenza amministrativa. Anche in questo caso, proprio per garantire la conoscenza da parte di tutti, nonché il riuso dei contenuti, il decreto legislativo 33 del 2013 obbliga a pubblicare moltissimi documenti amministrativi, tutti ricadenti negli obblighi di accessibilità definiti dall’art. 23-ter comma 5 bis del CAD. Se aggiungiamo poi che il decreto citato prevede la possibilità, tramite accesso civico generalizzato di ottenere documenti non oggetto di pubblicazione (che si aggiunge all’accesso agli atti come forma di richiesta di documenti e informazioni), in sintesi, tutti i documenti prodotti dalla PA devono essere accessibili.


L’accessibilità dei documenti in siti web e applicazioni mobili


Un tema che accomuna PA e soggetti privati è l’accessibilità dei documenti presenti e/o distribuiti tramite siti web e applicazioni mobili. Ai sensi delle linee guida AgID, che si basano sulla norma tecnica europea armonizzata UNI CEI EN 301549:2021, i documenti devono essere considerati nella verifica di conformità. 
Nello specifico la norma tecnica armonizzata definisce in appendice A due prospetti:

  • Prospetto A.1: Contenuto web - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU
  • Prospetto A.2: Applicazioni mobili - relazione tra il presente documento e i requisiti essenziali della Direttiva 2016/2102/EU

I requisiti elencati nel prospetto A.1 (che in totale sono 137) si applicano a:

  • pagine web (come specificate al punto 3.1 della UNI CEI EN 301549);
  • documenti che sono pagine web;
  • documenti che sono incorporati nelle pagine web e che sono utilizzati nella rappresentazione o che sono destinati a essere rappresentati insieme alla pagina web in cui sono incorporati;
  • documenti, compresi i moduli, che possono essere scaricati da pagine web ma che non sono né incorporati né destinati ad essere rappresentati insieme alla pagina web da cui vengono forniti;
  • software che è una pagina web; oppure
  • software incorporato nelle pagine web e utilizzato nella rappresentazione o destinato alla rappresentazione insieme 
alla pagina web in cui è incorporato.

I requisiti elencati nel prospetto A.2 (che in totale sono 162) si applicano alle applicazioni mobili che forniscono un'interfaccia utente incluso il contenuto (come documenti e moduli) presente nel software o fornito dal software.
Anche in questo caso è servita una norma tecnica per normare il buon senso: perché ad esempio, in ambito privato, non devo considerare l’accessibilità di un estratto conto bancario, di una bolletta telefonica, di poter consultare i dettagli dei miei consumi di luce e gas dal documento PDF che ricevono tutti gli altri clienti?


E come si fanno i documenti accessibili?

Garantire l’accessibilità dei documenti, è un obbligo di chi li produce. Chi crea i documenti deve avere da una parte adeguata formazione sul tema (come già prevede la Direttiva Europea “Web Accessibility Directive” che si applica alle PA ed alle grandi aziende), sia gli strumenti idonei per poter applicare le caratteristiche di accessibilità e produrre (esportare) il documento in formato corretto, ovvero con i criteri di accessibilità adeguatamente soddisfatti.
Garantire che i documenti abbiano testi alternativi per le immagini, un uso adeguato del colore, l’uso degli stili per “impaginare” e definire i titoli, paragrafi, spaziature, la gestione corretta delle tabelle sono conoscenze di base che oggi dovrebbero essere una conoscenza di base per chi crea documenti.
In molti casi i documenti pubblicati sono auto-generati da sistemi di terze parti, che ad oggi non garantiscono l’accessibilità con scusanti più o meno divertenti, tra cui “non lo facciamo perché sarà un obbligo dal 2025”, come se la normativa vigente non imponesse la conformità già da oltre un decennio. In questo caso è necessario far comprendere al fornitore che il contratto di fornitura deve prevedere il rispetto delle norme in materia di accessibilità (art. 4 comma 2 della legge “Stanca”) e che in caso di contestazione, nonché in caso di contenziosi legali con utenti (siano essi clienti o dipendenti di PA ed aziende), sicuramente ci sarà una rivalsa. 

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