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08/04/2024 - Difensore civico digitale

Notizie

di Roberto Scano

Il Difensore civico per il digitale e l’accessibilità

Il Difensore civico per il digitale (a volte abbreviato come DCD) è una figura prevista dal Codice dell’amministrazione digitale a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese ed ha una duplice funzione:

  • Funzione A, raccoglie le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, (art.17, comma 1 quater del CAD),
  • Funzione B, in caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o di esito insoddisfacente del monitoraggio decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità. In caso di reclami di utenti relativi a dichiarazioni di accessibilità dispone eventuali misure correttive. (art.3-quinquies della legge n.4/2004).

Questa figura, prevista in precedenza presso ogni amministrazione, assume oggi la funzione di difensore unico a livello nazionale. L’Ufficio del Difensore civico è istituito presso AgID, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 17, comma 1-quater del CAD.

Il difensore civico per il digitale potrebbe collaborare con altre istituzioni, come le autorità di regolamentazione, le forze dell'ordine e le organizzazioni non governative, per affrontare le sfide digitali e proteggere i diritti dei cittadini.

In generale, il suo obiettivo principale è quello di garantire che i cittadini possano godere dei benefici della tecnologia in modo sicuro e equo, proteggendo nel contempo i loro diritti digitali.

Cosa non fa il Difensore civico per il digitale

Nel sito AgID, è ben specificato che il Difensore civico per il digitale:

  • non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e PA;
  • non può sostituirsi alla PA nello svolgimento dell’attività richiesta dal cittadino;
  • non fornisce assistenza agli utenti nel risolvere i malfunzionamenti delle soluzioni applicative o dei servizi online delle PA;
  • non si sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico delle amministrazioni.

Possiamo però interpellarlo per le funzioni A e B indicate in precedenza, con una certezza: entrambe possono essere applicate all’accessibilità.

Segnalazioni generali di inaccessibilità legate al CAD ed altre norme

Rispetto alla funzione A, il Difensore civico per il digitale può essere attivato sia per violazioni del CAD che di ogni altra norma in materia di digitalizzazione.

Se ci limitiamo al CAD, ricordiamo per l’ennesima volta che le PA devono produrre documenti amministrativi accessibili in quanto lo sancisce l’art. 23-ter comma 5 bis. Questa tematica non è cosa recente, ma sconosciuta a gran parte degli utenti. Se ricerchiamo negli archivi del sito AgID, già nel 2008 il Difensore civico per il digitale ha inviato invito n.1/2008 al Comune di Palermo, a seguito di segnalazione n.18/2018 (Prot. AgID n.6004 del 13/03/2018), relativa all’accessibilità dei documenti pubblicati sul sito.

In quel caso a seguito dell’istruttoria effettuata dagli Uffici dell’Agenzia e delle relative risultanze conclusive, emerge che gli atti amministrativi emessi direttamente dai diversi uffici e servizi del Comune di Palermo sono pubblicati in formato .pdf, come documenti-immagine e, quindi, non adeguatamente accessibili a persone con disabilità ( cfr. art.23-ter, comma 5-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.). Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Palermo “a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.”, rendendo accessibili i documenti emessi dai propri uffici e pubblicati in albo pretorio del proprio sito istituzionale, dandone conferma alla scrivente Agenzia

Nel caso esemplificato, l’utente poteva segnalare al Difensore civico per il digitale anche la violazione dell’art. 32 della legge 69/2009 relativa alla pubblicità legale, anziché l’art. 23-ter comma 5 bis. Ulteriori esempi sono disponibili nell’archivio del Difensore civico per il digitale.

Ciò conferma che se un utente segnala una pessima prassi di pubblicare documenti non accessibili, è una violazione del CAD ed è possibile inviare direttamente segnalazione al Difensore civico per il digitale.

Segnalazioni specifiche alla procedura prevista dalla legge 4/2004

Se passiamo invece alla funzione B, il Difensore civico per il digitale va attivato in caso di mancata risposta entro 30 giorni o risposta insoddisfacente da parte della PA. L’utente deve quindi contattare l’amministrazione tramite il “meccanismo di feedback” ossia una modalità accessibile che deve essere descritta e raggiungibile dalla dichiarazione di accessibilità.

Qui nasce un problema tecnico: se una PA non ha pubblicato la dichiarazione di accessibilità, non esiste una modalità automatizzata per inviare una segnalazione al Difensore civico per il digitale: si tratta di un problema “tecnologico” che prima o poi qualcuno risolverà creando un modulo aperto. In questo caso il consiglio è di inviare comunque la segnalazione via PEC al protocollo di AgID (protocollo@pec.agid.gov.it) dove far presente l’assenza del soddisfacimento di un adempimento (la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità), oltre alle eventuali criticità riscontrate.

Il Difensore civico per il digitale come indicato nella funzione B, si attiva anche in caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità. Ciò significa che se una amministrazione dichiara una conformità (parziale, totale o non conformità) e secondo l’utente ciò non corrisponde al vero, può inviare segnalazione.

Dalla navigazione del sito, non è stato identificato un archivio delle segnalazioni specifiche per l’accessibilità, mentre è previsto per le segnalazioni della funzione A. Non è pertanto possibile comprendere quante segnalazioni sono state ricevute in ambito specifico di violazione della legge 4/2004. Consultando le domande più frequenti, la risposta disponibile riguarda infatti solo la funzione A ma non la funzione B:

Come previsto dall’articolo 10 comma 2 del Regolamento, “salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 12 del d.lgs. 14. Marzo 2013 n. 33, e il regime di pubblicità stabilito ai sensi dell’art. 18-bis comma 3 del CAD, i provvedimenti di archiviazione relativi al Regolamento sono pubblicati in forma aggregata con cadenza semestrale, come buona prassi dell’Agenzia, sul sito istituzionale di Agid”. L’elenco è disponibile nella pagina delle segnalazioni concluse.

Entro quanto tempo il Difensore Civico Digitale risponde ad una segnalazione?

L’articolo 8 comma 1 del Regolamento del Difensore civico per il digitale (adottato con DTDG n.270/2022) prevede che, in caso di avvio del procedimento, “Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione”. Lo stesso regolamento, all’articolo 4 comma 4, stabilisce che, in caso di mancato avvio del procedimento entro il termine di 90 giorni, la segnalazione si intende archiviata.

Questo ultimo punto che prevede l’archiviazione se il procedimento non viene avviato entro 90 giorni, potrebbe diventare un problema ove gli uffici si trovino nella situazione di non riuscire a gestire le istanze pervenute. Si tratta però allo stesso tempo di un comma del regolamento che andrebbe rimosso in quanto la mancata attivazione verso una richiesta del cittadino di rimozione di problematiche derivanti da una non corretta implementazione digitale è essa stessa una discriminazione.

Cosa ne pensa il Difensore civico per il digitale degli accessibility overlay?

Il tema degli accessibility overlay è caldo, impatta sia il settore privato sia anche la PA. Come già ampliamente detto in altro articolo per INVAT, queste soluzioni “tampone”, se usate, dovrebbero appunto essere soluzioni “tampone”, sino ad un intervento di correzione del sito web con rimozione della problematica.

Come già detto in precedenza in questo articolo, non sono stati identificati documenti o riepiloghi con azioni del Difensore civico per il digitale riguardo a segnalazioni relative alla non risoluzione (in altri casi con addirittura un peggioramento) delle problematiche di accessibilità con gli accessibility overlay attivi.

Per tale motivo, si è voluto creare un precedente. A seguito di una segnalazione di presenza di un accessibility overlay da oltre due dichiarazioni di accessibilità, ricevuta risposta insoddisfacente ho inviato segnalazione al Difensore civico per il digitale sia per alcune non conformità rispetto ad adempimenti normativi, sia per segnalare delle non conformità derivanti dall’uso dell’accessibility overlay, richiedendo conferma da parte dei tecnici AgID che supportano il Difensore civico per il digitale nelle attività di verifica. La risposta che otterremo sarà sicuramente utile ed integrativa di quanto già scritto da AgID a tema ma ciò che dovrebbe essere chiaro è che l’accessibilità non si risolve con un cerotto, soprattutto se il cerotto rimane li considerando risolte alcune problematiche non con un intervento strutturale ma con un pagamento di un canone di affitto dove, finito il contratto, torna il problema.

Sul tema si è espressa anche la Commissione UE con un articolo prima reso pubblico, poi reso privato in cui in sostanza si afferma che nessuno strumento automatizzato può coprire tutti i criteri WCAG 2.1  e nella maggior parte dei casi un overlay ha la possibilità di individuare al massimo un 20-30% delle problematiche; purtroppo in alcuni casi peggiorano drasticamente gli applicativi su cui sono installati perché vanno a modificare i comportamenti standard dei dispositivi e delle tecnologie assistive utilizzati dagli utenti.

Sulla rimozione all’accesso pubblico dell’articolo, ho avuto conferma per iscritto dalla Commissione che tali pagine hanno lo scopo di fornire informazioni pratiche al personale della Commissione europea in merito alla governance web della Commissione Europea. Pertanto, il personale della Commissione Europea è informato che l’uso di strumenti automatizzati per la riparazione non sono la soluzione ma spesso sono un ulteriore problema.

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